La Comunita' puo' concedere sulle disponibilita' di tesoreria del Fondo anticipazioni per un importo massimo di 50 milioni di unita' di conto allo scopo di contribuire ad attenuare le conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art21 · fonte su Normattiva