1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, l'importo fissato all'articolo 18 e' impiegato per il finanziamento dei progetti e dei programmi, definiti, per quanto possibile, nel quadro di un programma o di un piano di sviluppo concernenti: investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica e sociale, segnatamente al fine di diversificare la struttura economica degli Stati associati e, in particolare, onde favorire la loro industrializzazione e lo sviluppo agricolo; azioni di cooperazione tecnica generale o di cooperazione tecnica connessa con gli investimenti; azioni che favoriscano la commercializzazione e la promozione delle vendite dei prodotti esportati dagli Stati associati. 2. Nelle decisioni relative ai vari interventi di cui al paragrafo precedente, si terra' conto: dell'interesse che riveste la realizzazione di progetti integrati, mediante impiego convergente di tali interventi; delle difficolta' di sviluppo di ciascuno degli Stati associati, tenuto conto delle sue condizioni naturali; dell'interesse a promuovere la cooperazione regionale tra Stati associati ed eventualmente tra questi e uno o piu' Stati vicini.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
