Se uno Stato associato ai cittadini o alle societa' di uno Stato, che non sia ne Stato membro ne' Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento piu' favorevole di quello derivante per i cittadini o le societa' degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle societa' degli Stati membri, tranne che esso sia previsto da accordi regionali.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art32 · fonte su Normattiva