Se uno Stato associato ai cittadini o alle societa' di uno Stato, che non sia ne Stato membro ne' Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento piu' favorevole di quello derivante per i cittadini o le societa' degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle societa' degli Stati membri, tranne che esso sia previsto da accordi regionali.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
