Nel caso in cui uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale accordino ai cittadini o alle societa' di uno Stato, che non sia Stato membro, un trattamento piu' favorevole in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, detto trattamento viene esteso dallo o dagli Stati consociati in questione ai cittadini o alle societa' degli Stati membri, eccetto quando derivi da accordi regionali. Tuttavia, i cittadini o le societa' di uno Stato membro non possono beneficiare in uno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale delle disposizioni del presente articolo, per una determinata attivita', se lo Stato membro cui appartengono non concede ai cittadini o alle societa' dello Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale, in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, per l'attivita' di cui trattasi, gli stessi vantaggi che tale Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale ha ottenuto mediante accordo con lo Stato non membro di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art17 · fonte su Normattiva