Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attivita' non salariate e il loro esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di societa', e la creazione di agenzie succursali o filiali.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
