Ogni Stato firmatario si impegna ad autorizzare, entro i limiti della propria competenza in materia, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali e ai salari, nonche' il trasferimento di questi pagamenti nello Stato membro o nello Stato associato in cui risiede il creditore o il beneficiario nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata in applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
