Ogni Stato firmatario si impegna ad autorizzare, entro i limiti della propria competenza in materia, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali e ai salari, nonche' il trasferimento di questi pagamenti nello Stato membro o nello Stato associato in cui risiede il creditore o il beneficiario nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata in applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art37 · fonte su Normattiva