Gli Stati membri e gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale autorizzano i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi, nonche' il trasferimento di questi pagamenti nello Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale o nello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, nella misura in cui la circolazione delle merci e dei servizi sia liberalizzata in applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~art21 · fonte su Normattiva