Gli Stati membri e gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale autorizzano i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi, nonche' il trasferimento di questi pagamenti nello Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale o nello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, nella misura in cui la circolazione delle merci e dei servizi sia liberalizzata in applicazione del presente Accordo.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
