Fatte salve le disposizioni particolari previste nella presente Convenzione, ciascuna Parte contraente si astiene dall'adottare misure o dall'introdurre pratiche fiscali interne atte a provocare direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti contraenti.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
