Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo, ciascuna Parte contraente si astiene dall'adottare qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti contraenti.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
