Se i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino della Convenzione sono soggetti a dazi doganali all'importazione nella Comunita' e se nessuna disposizione sui relativi scambi con i paesi terzi e' prevista nell'ambito della politica agricola comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, la loro importazione nella Comunita', se originari degli Stati associati, e' disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
