[1]PROTOCOLLO N. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Associazione

[2]Le Alte Parti contraenti Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:

[4]1. La Comunita' fissa, caso per caso, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, il regime d'importazione per i prodotti o gruppi di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, originari degli Stati associati, quando gli Stati associati hanno un interesse economico all'esportazione di tali prodotti. Il regime che la Comunita' riserva a tali prodotti e' piu' favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi. 2. Tuttavia, se per un determinato prodotto la situazione economica della Comunita' lo giustifica, la Comunita' puo' eccezionalmente astenersi dall'istituire un regime speciale per tale prodotto degli Stati associati.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-1-art1 · fonte su Normattiva