[1]PROTOCOLLO N. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Associazione
[2]Le Alte Parti contraenti Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
[3]Articolo 1
[4]1. La Comunita' fissa, caso per caso, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, il regime d'importazione per i prodotti o gruppi di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, originari degli Stati associati, quando gli Stati associati hanno un interesse economico all'esportazione di tali prodotti. Il regime che la Comunita' riserva a tali prodotti e' piu' favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi. 2. Tuttavia, se per un determinato prodotto la situazione economica della Comunita' lo giustifica, la Comunita' puo' eccezionalmente astenersi dall'istituire un regime speciale per tale prodotto degli Stati associati.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
