Se i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino dell'Accordo sono soggetti a dazi doganali alla importazione nella Comunita' economica europea e se nessuna disposizione sui relativi scambi con i paesi terzi e' prevista nell'ambito della politica agricola comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, la loro importazione nella Comunita' economica europea, se originari degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, e' disciplinata dalle disposizioni dello articolo 2; paragrafo 1, dell'Accordo.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
