[1]1. Il regime stabilito per i vari prodotti in base al presente Protocollo e' applicabile sino alla scadenza dell'Accordo.

[2]2. Tuttavia, in caso di modificazione dell'organizzazione comunitaria dei mercati, la Comunita' economica europea si riserva di modificare il regime stabilito, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione. In tal caso, la Comunita' economica europea s'impegna a mantenere, nell'ambito del nuovo regime, un vantaggio per gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale comparabile a quello loro accordato precedentemente.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047~protocollo-n-1-art3 · fonte su Normattiva