1. I prodotti originari della Comunita' sono ammessi all'importazione in ciascuno degli Stati associati in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente. 2. Tuttavia, ciascuno Stato associato puo' mantenere o istituire, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 2 allegato alla presente Convenzione dazi doganali e tasse di effetto equivalente che rispondano alle necessita' del suo sviluppo o abbiano lo scopo di alimentare il suo bilancio. 3. Ciascuno Stato associato accorda lo stesso trattamento ai prodotti originari di ciascuno degli Stati membri. 4. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art3 · fonte su Normattiva