Quando lo smercio di un prodotto determinato incontra difficolta' sul mercato interno di uno Stato associato, tale Stato puo', in deroga all'articolo 3 e previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, sospendere le importazioni di tale prodotto per una durata limitata, da determinare caso per caso, purche' esso dimostri l'esistenza di tale difficolta' e fornisca tutti i chiarimenti necessari per valutare la necessita' di vietare le importazioni.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
