I prestiti per il finanziamento di progetti d'investimenti economici sono concessi direttamente al beneficiario o eventualmente tramite lo Stato interessato, oppure tramite un organismo nazionale o multinazionale di finanziamento dello sviluppo che assume il ruolo di intermediario finanziario. Le condizioni e le modalita' di concessione da parte del mutuatario intermedio di questi prestiti al beneficiario finale sono adottate contemporaneamente e di comune accordo tra il mutuatario intermedio e le istituzioni comunitarie competenti per la concessione del prestito.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-6-art6 · fonte su Normattiva