1. I progetti di investimenti possono essere finanziati con prestiti della Banca, accompagnati da abbuoni di interessi alle condizioni previste all'articolo 2, oppure con prestiti a condizioni speciali, o con entrambi i mezzi simultaneamente. 2. Le azioni di cooperazione tecnica sono finanziate generalmente con aiuti non rimborsabili.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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