1. I progetti e i programmi sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili, prestiti a condizioni speciali, prestiti della Banca con eventuale abbuono d'interessi, o mediante diversi di questi mezzi contemporaneamente. Inoltre, per i loro investimenti, le imprese che esercitano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale possono beneficiare di contributi alla formazione dei loro capitali a rischio. 2. Tuttavia, le azioni di cooperazione tecnica previste agli articoli 2, 3 e 4 del presente Protocollo e gli aiuti previsti all'articolo 20 della Convenzione sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
