Per favorire la realizzazione di progetti d'interesse generale per l'economia dello Stato associato sul cui territorio tali progetti vengono realizzati, la Comunita' puo' contribuire alla formazione di capitali a rischio, a favore dei beneficiari di cui all'articolo 25 della Convenzione, potenziandone i fondi con partecipazioni o altri mezzi appropriati. Tali contributi hanno carattere minoritario. Essi possono essere erogati congiuntamente con un prestito della Banca o eccezionalmente con un prestito a condizioni speciali.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-6-art9 · fonte su Normattiva