I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio di coordinamento sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. Salvo nella misura necessaria alle inchieste alle quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al Consiglio di coordinamento o circolante per conto di quest'ultimo puo' dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio di coordinamento non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte arbitrale dell'Associazione.
Testo vigente dal 28 dicembre 1970
