Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunita' dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT)
Art. 3 (Protocollo)
[1]' dalla giurisdizione e dall'esenzione
[2]1. Nel quadro delle proprie attivita' autorizzate dagli Accordi di INTELSAT, l'INTELSAT gode della immunita' dalla giurisdizione e dell'immunita' dall'esecuzione, salvo:
- a)nella misura in cui il Direttore generale rinuncia espressamente all'immunita' di giurisdizione o all'immunita' di esecuzione in un caso particolare;
- b)per le proprie attivita' commerciali;
- c)in caso di azione civile intentata da un terzo per il danno risultante da un incidente causato da un veicolo a motore o altro mezzo di trasporto appartenente all'INTELSAT o circolante per conto di questa, o in caso di infrazione alle disposizioni della circolazione stradale interessante il veicolo precitato;
- d)in caso di sequestro, in esecuzione di una decisione delle autorita' giudiziarie, degli stipendi ed emolumenti dovuti dall'INTELSAT ad un membro del proprio personale;
- e)nel caso di una domanda riconvenzionale direttamente connessa ad un procedimento iniziato a titolo principale dall'INTELSAT;
- f)nel caso di esecuzione di una decisione arbitrale resa in base all'articolo XVIII dell'Accordo o all'articolo 20 dell'Accordo operativo. 2. I beni dell'INTELSAT, quale che sia il luogo in cui essi si trovino e quale che ne sia il detentore, sono esenti:
- a)da ogni forma di perquisizione, requisizione, confisca o sequestro;
- b)dall'espropriazione, tranne il caso in cui i beni immobili siano espropriati per causa di pubblica utilita', a condizione pero' di sollecito pagamento di un'indennita' equa;
- c)da ogni forma di costrizione amministrativa o da provvedimenti preliminari ad un giudizio, tranne nella misura in cui lo necessitino temporaneamente la prevenzione degli incidenti in cui siano coinvolti veicoli a motore o altri mezzi di trasporto appartenenti all'INTELSAT o circolanti per suo conto nonche' le inchieste cui possano dar luogo i detti incidenti.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
