Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita' economica europea, le Istituzioni dell'Associazione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati firmatari del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita' economica europea, delle Istituzioni dell'Associazione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~prtotocollo-n-9-art6 · fonte su Normattiva