- 1)Per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione gode, in ogni Stato contraente, del trattamento piu' favorevole concesso da questo Stato a qualsiasi altra organizzazione internazionale.
- 2)Le comunicazioni ufficiali dell'Organizzazione non possono essere sottoposte a censura, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
