• 1)Per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione gode, in ogni Stato contraente, del trattamento piu' favorevole concesso da questo Stato a qualsiasi altra organizzazione internazionale.
  • 2)Le comunicazioni ufficiali dell'Organizzazione non possono essere sottoposte a censura, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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