Art. 1 (Convenzione)
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CONVENZIONE RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLA LEGALIZZAZIONE DI ATTI NEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE. Gli Stati membri delle Comunita' europee, Convinti dell'opportunita' di assicurare tra di loro la libera circolazione di atti, Desiderosi di adottare a tal fine norme uniformi relative alla soppressione di ogni forma di legalizzazione di atti, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. 1. La presente convenzione si applica agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro Stato contraente, anche se detti agenti svolgono le loro funzioni sul territorio di uno Stato che non e' parte alla presente convenzione. 2. Sono considerati come atti pubblici:
- a)i documenti rilasciati da un'autorita' o da un funzionario dipendenti da un'autorita' giudiziaria dello Stato ivi compresi quelli rilasciati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;
- b)i documenti amministrativi;
- c)gli atti notarili;
- d)le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata. 3. La presente convenzione si applica altresi' agli atti redatti nella loro qualita' ufficiale da agenti diplomatici o consolari di uno Stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, qualora detti atti debbano essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di uno Stato che non e' parte alla presente convenzione.
Testo in vigore dal 11 maggio 1990 al 19 maggio 1990
