Per l'attuazione della presente Intesa sara' costituito un Comitato Misto Italo-Ungherese comprendente sette membri per ciascuna Parte. Di massima esso si riunira', con le modalita' e la frequenza dettate dalle circostanze e convenute tra le Parti, alternativamente nei due Paesi e sara' presieduto dall'Autorita', tra quelle specificate nell'Art. 2, appartenente alla Nazione nella quale avra' luogo l'incontro (Nazione Ospitante) o da altra persona delegata da quell'Autorita'. b. Saranno Membri permanenti del Comitato: - le Autorita' menzionate all'Art. 2 o i loro sostituti; - Ufficiali e/o Funzionari dei Dicasteri direttamente interessati all'attuazione della presente Intesa. c. Il Comitato Misto assolvera' alle seguenti funzioni: (1) individuare e definire i settori di possibile collaborazione, attraverso: (a) concorso allo studio ed alla definizione dei requisiti tecnici ed operativi dei sistemi d'arma; (b) individuazione dei materiali prodotti dalle rispettive Industrie, piu' idonei a soddisfare tali requisiti; (c) favorire e promuovere la cooperazione industriale, comprese le attivita' di coproduzione; (2) facilitare le attivita', i rapporti e gli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre; (3) definire l'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione; (4) sottoporre all'esame delle rispettive Autorita' nazionali, proposte e raccomandazioni per il miglior perseguimento degli obiettivi della presente Intesa; (5) proporre ed esaminare eventuali emendamenti alla presente Intesa.
Testo vigente dal 17 aprile 1998
