[1]Per le attivita' di carattere tecnico-amministrativo viene, invece, istituito il Comitato Misto, composto dai rappresentanti delle due Parti e incaricato di:

[2]- valutare e promuovere in generate la cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi; - esaminare, per le attivita' di competenza, i problemi importanti e le divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e', proporre le soluzioni adeguate.

[3]Se necessario, il Comitato potra' avvalersi di esperti "ad hoc" designati. Il Comitato si riunira' alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, in date che saranno fissate di comune accordo. Esso svolgera', di massima le seguenti funzioni:

[4]- individuare e definire i settori di possibile collaborazione; - facilitare le attivita', i rapporti, le forniture e/o gli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre; - definire l'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione; - sottoporre all'esame delle rispettive Autorita' nazionali eventuali proposte, e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;78~accordo-art5 · fonte su Normattiva