Ciascuna Parte informera' gli Enti/Industrie del proprio Paese del contenuto della presente Intesa e stabilira' regole interne per facilitarne l'attuazione. b. Ciascuna Parte interporra' i propri buoni uffici affinche' le Ditte onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dalla presente Intesa. c. In conformita' delle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assistera' i contraenti dell'altra Parte nella negoziazione di licenze e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione della presente Intesa.

Testo vigente dal 17 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;106~memorandum-art6 · fonte su Normattiva