Ciascuna Parte informera' gli Enti/Industrie del proprio Paese del contenuto della presente Intesa e stabilira' regole interne per facilitarne l'attuazione. b. Ciascuna Parte interporra' i propri buoni uffici affinche' le Ditte onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dalla presente Intesa. c. In conformita' delle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assistera' i contraenti dell'altra Parte nella negoziazione di licenze e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione della presente Intesa.
Testo vigente dal 17 aprile 1998
