1. I costi degli incontri delle Parti, degli incontri speciali delle Parti, delle Conferenze di riesame e delle conferenze sugli emendamenti saranno sostenuti dalle Parti e dagli stati non Parti alla presente Convenzione che vi partecipano, secondo la tabella di valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata. 2. I costi a cui e' esposto il Segretario Generale delle Nazioni Unite secondo gli articoli 7 e 8 di qualsiasi missione inquirente saranno sostenuti dalle Parti secondo la tabella di valutazione delle Nazioni Unite accuratamente adattata.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-26;106~convenzione-art14 · fonte su Normattiva