finanziarie 1. Il Governo, oltre agli obblighi finanziari e di altro tipo previsti altrove nel presente Accordo, sosterra' ogni spesa aggiuntiva reale derivante direttamente o indirettamente dal fatto che la Conferenza si svolgera' a Roma piuttosto che presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tali spese, stimate per il momento a circa $US 621.100 (seicentoventunomilacento dollari USA), comprenderanno, ma non esclusivamente, le spese aggiuntive reali di viaggio e le spettanze di viaggio per i funzionari del Segretariato e gli altri funzionari delle Nazioni Unite preposti all'Organizzazione della Conferenza o che vi parteciperanno (cfr. Allegato IV) nonche' le spese di spedizione e per le attrezzature e le forniture non prontamente disponibili in loco, o conformi con l'Articolo 3, paragrafo 7 e, se del caso, gli Allegati II e III. Le disposizioni relative al viaggio dei funzionari del Segretariato e degli altri funzionari delle Nazioni Unite necessari per la pianificazione od in servizio per la Conferenza e quelle relative alla spedizione delle necessarie attrezzature e forniture, saranno prese dal Segretariato in base alle Norme ed i Regolamenti del Personale delle Nazioni Unite e le relative prassi amministrative sugli standard di viaggio, i permessi per i' bagagli, il pagamento del vitto e le spese di terminale. 2. Il Governo, entro E 30 giugno 1997, versera' alle Nazioni Unite la somma di $US 621.100 (seicentoventunomilacento dollari USA), ossia la somma di cui al paragrafo 1, come specificato all'Allegato IV. Ove necessario il Governo versera' altri anticipi, su richiesta del Segretariato, in modo tale che quest'ultimo non debba mai finanziare temporaneamente, con le sue risorse in contanti, le spese aggiuntive di pertinenza del Governo. 3. I versamenti e gli anticipi di cui al paragrafo 2 saranno usati solo per onorare gli obblighi del Segretariato in relazione alla Conferenza. 4. Dopo la Conferenza, il Segretariato fornira' al Governo un rendiconto dettagliato dei conti che attesti le spese aggiuntive reali sostenute dal Segretariato ed a carico del Governo, in conformita' con il paragrafo 1. Tali spese saranno espresse in dollari USA, al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite del giorno in cui vengono effettuati i pagamenti. Il Segretariato, sulla base di tale rendiconto dettagliato, rimborsera' al Governo i fondi non spesi con il versamento effettuato o con gli anticipi di cui al paragrafo 2. Nel caso in cui le spese aggiuntive reali superino l'importo del versamento, il Governo rimettera' il saldo entro un mese dalla data di ricezione dei rendiconti dettagliati. I conti definitivi saranno soggetti a revisione, come previsto dalle Norme e Regolamenti Finanziari delle Nazioni Unite, ed i conguagli dei conti saranno soggetti alle osservazioni che potrebbero insorgere a seguito delle revisioni effettuate dal Comitato dei Revisori delle Nazioni Unite, le cui delibere saranno accettate come definitive sia dal Segretariato che dal Governo.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-03-26;107~accordo-art9 · fonte su Normattiva