[1]Personale locale

[2]1. Il Governo provvedera' a sue spese, ponendolo sotto la supervisione generale del Segretario Esecutivo della Conferenza, al personale locale richiesto in aggiunta al personale del Segretariato delle Nazioni Unite:

[3](a) per garantire il buon funzionamento delle attrezzature e degli impianti di cui al precedente Articolo 4;

[4](b) per riprodurre e distribuire i documenti ed i comunicati stampa necessari per la Conferenza:

[5](c) per lavorare con mansioni di segretari, dattilografi, impiegati, commessi, portieri della sala conferenze e autisti.

[6]Le esigenze dettagliate relative al personale locale figurano all'Allegato V al presente Accordo.

[7]2. Il Governo provvedera' a mettere a disposizione a sue spese, su richiesta delle Nazioni Unite, parte del personale locale di cui al precedente paragrafo 1, in base alla richiesta delle Nazioni Unite, per un periodo prima dell'apertura e dopo la chiusura della Conferenza.

[8]3. Il Governo provvedera' a mettere a disposizione a sue spese, su richiesta del Segretario Esecutivo della Conferenza, un numero adeguato di membri del personale locale di cui al precedente paragrafo 1, al fine di mantenere i servizi notturni che potranno rendersi necessari in relazione alla Conferenza. sp;

Testo vigente dal 10 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;409~accordo-art9 · fonte su Normattiva