[1]finanziari

[2]1. Per l'attuazione del presente Accordo o di qualsiasi altra attivita' derivante da esso, salvo quanto diversamente stabilito congiuntamente nei successivi Accordi Esecutivi pertinenti conclusi dalle Parti, ciascuna Parte sosterra' i propri costi, per quanto riguarda: a. spese di viaggio, indennita' giornaliere, stipendi, assicurazione per malattia e infortunio, nonche' altre indennita' dovute al proprio personale in base ai propri regolamenti; b. spese mediche e odontoiatriche, nonche' quelle dovute alla rimozione o all'evacuazione del proprio personale malato, ferito o deceduto. 2. Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, la Parte ricevente fornira' un trattamento di emergenza urgente a qualsiasi personale della Parte inviante che ne abbia bisogno durante l'attuazione delle attivita' di cooperazione ai sensi del presente Accordo, a condizione che la Parte inviante rimborsera' i propri costi.

Testo vigente dal 25 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-12;106~accordo-art7 · fonte su Normattiva