1. Ciascuna Parte adempira' alle disposizioni derivanti dai contratti conclusi nell'attuazione del presente Accordo secondo i termini e le condizioni stabiliti nei predetti contratti. 2. Nel caso in cui un regolamento o una politica nazionale, regionale o internazionale esistente o futura influisca, alteri, invalidi o rinvii l'attuazione del presente Accordo o di qualsiasi accordo o contratto correlato, le Parti lavoreranno immediatamente insieme, in buona fede, per trovare rapidamente una soluzione che garantisca la continuita' della cooperazione e del rapporto tra le Parti.
Testo vigente dal 25 giugno 2026
