• 1)Il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea fra l'Italia e l'Etiopia e gli altri Paesi, effettuato dalla compagnia aerea di bandiera etiopica esercente tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.
  • 2)Il Governo etiopico si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea fra l'Etiopia, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato dalla compagnia aerea di bandiera italiana esercente tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Etiopia.
  • 3)L'esenzione fiscale prevista dai precedenti paragrafi 1) e 2) si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese etiopiche di navigazione aerea che partecipano ad un fondo comune "pool", ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Testo vigente dal 18 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;107~art2 · fonte su Normattiva