[1]Promozione e protezione degli investimenti

[2]1. Ciascuna Parte contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente, e dalle societa' e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

Testo vigente dal 24 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-04-07;107~accordo-art2 · fonte su Normattiva