- Promozione e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' e creera' condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente affinche' investano nel proprio territorio e consentira' tali investimenti, fermo restando il proprio diritto di esercitare i peteri conferiti dalle proprie leggi. 2. Agli investimenti consentiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo (1) si accordera' in qualsiasi momento un trattamento equo e giusto ed essi godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente; Nessuna Parte Contraente pregiudichera' in alcun modo, attraverso misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o il trasferimento di investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente rispettera' gli obblighi da essa assunti riguardo ad investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente 3. Ciascuna Parte Contraente manterra' sul proprio territorio condizioni che consentano la continuita' di trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ogni specifico investitore.

Testo vigente dal 9 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;72~accordo-art2 · fonte su Normattiva