1. Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio. 2. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti avranno il diritto di effettuare attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Parte Contraente e delle Convenzioni Internazionali afferenti la materia, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo. 3. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovra' sempre garantire un trattamento equo e giusto agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti assicurera' che non siano in alcun modo soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, di godimento o 1a cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ne' le societa' ed imprese in cui detti investimenti siano stati effettuati. 4. Ciascuna Parte Contraente stabilira' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli obblighi assunti nei confronti di ciascun specifico investitore.

Testo vigente dal 1 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;154~accordo-art2 · fonte su Normattiva