1. Le Amministrazioni doganali si impegnano a risolvere di comune accordo e per via diplomatica le controversie o le altre difficolta' relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. 2. Le controversie o le difficolta' irrisolte vengono composte per via diplomatica.

Testo vigente dal 21 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107~accordo-art23 · fonte su Normattiva