1. L'attuazione del presente Accordo e' demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti che concordano reciprocamente intese dettagliate per agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo. 2. Allo scopo di risolvere problemi nell'ambito del presente Accordo l'Amministrazione doganale delle Parti contraenti istituisce una Commissione mista composta da un ugual numero di rappresentanti da esse autorizzati, assistiti da esperti, che si riunira', a turno, negli Stati delle Parti contraenti. La Commissione mista agisce sulla base del regolamento da essa adottato. 3. Le controversie eventualmente sorte nel corso dell'attuazione del presente Accordo sono sanate per via diplomatica o tramite consultazioni.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art20 · fonte su Normattiva