[1]per la lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione,

[2]Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalita' organizzata, la criminalita' economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende, in particolare, attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art33 · fonte su Normattiva