Art. 5 (Traduzione di cortesia)
1. L'Organizzazione e' composta da Stati membri, membri associati e membri affiliati. 2. Ogni Stato membro responsabile delle relazioni internazionali di un territorio o di un gruppo di territori puo' sollecitare il riconoscimento dello status di membro associato per questo territorio o gruppo di territori mediante notifica scritta al Segretario Generale. 3. Il Consiglio puo' esigere, o uno Stato membro puo' chiedere, che le modalita' di una candidatura allo status di membro affiliato siano esaminati dallo Stato membro o dagli Stati membri nel quale (nei quali) il candidato svolge le sue attivita', ha la sua sede principale o la sua sede sociale. Il Consiglio prende in considerazione il parere dello Stato membro richiedente e degli Stati membri che esaminano la domanda nel prendere una decisione su una candidatura al riconoscimento dello status di membro affiliato.
Testo vigente dal 29 luglio 2025
