1. L'Organizzazione e' composta da Stati membri, membri associati e membri affiliati. 2. Ogni Stato membro responsabile delle relazioni internazionali di un territorio o di un gruppo di territori puo' sollecitare il riconoscimento dello status di membro associato per questo territorio o gruppo di territori mediante notifica scritta al Segretario Generale. 3. Il Consiglio puo' esigere, o uno Stato membro puo' chiedere, che le modalita' di una candidatura allo status di membro affiliato siano esaminati dallo Stato membro o dagli Stati membri nel quale (nei quali) il candidato svolge le sue attivita', ha la sua sede principale o la sua sede sociale. Il Consiglio prende in considerazione il parere dello Stato membro richiedente e degli Stati membri che esaminano la domanda nel prendere una decisione su una candidatura al riconoscimento dello status di membro affiliato.

Testo vigente dal 29 luglio 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-07-18;107~traduzione-di-cortesia-art5 · fonte su Normattiva