1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta del Governo della Repubblica slovacca e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea: - a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilita' della valuta della Repubblica slovacca; - a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento ristrutturale, incluso il sostegno a favore della bilancia dei pagamenti. 2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte del Governo della Repubblica slovacca in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilita' e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonche' alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte della Repubblica slovacca e, quale obiettivo fi- nale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento. 3. Il Consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Repubblica slovacca per quanto riguarda tale assistenza.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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