1. Durante i quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
