1. Durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo le Parti contraenti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Al termine dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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