diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati tra i territori della Comunita' e della Slovenia senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Slovenia o della Comunita' in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunita' e della Slovenia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari della Slovenia o della Comunita' possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o della Slovenia. 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:

  • a)una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;
  • b)un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
  • i)una descrizione esatta delle merci,
  • ii)la data di scarico e ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate,
  • iii)la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o
  • c)in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-4-art13 · fonte su Normattiva