delle merci I prodotti originari esportati dalla Comunita' o dalla Slovenia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 3 o 4, non originari, a meno che si fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:
- a)che le merci reimportate sono quelle che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservare in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
