semplificata per il rilascio dei certificati 1. In deroga agli articoli 16, 17 e 18 del presente protocollo, e' applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR. 1. 2. Le autorita' doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR. 1 e che offra alle autorita' doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale una domanda di certificato EUR. 1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR. 1 alle condizioni previste all'articolo 16 del presente protocollo. 3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorita' competenti, che la casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR. 1 deve:

  • a)essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonche' della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;
  • b)oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta puo' essere anche gia' stampata sui moduli. 4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR. 1 reca una delle seguenti diciture: "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO', "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "APLOUSTEYMENH DIADIKASIA", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PRO- CEDURE SIMPLIFIEE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA", "VEREENVOUDIGDE PROCE- DURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO", "YKSINKERTAISTETTU MENETTELY", "FORENKLAD PROCEDUR", "POENOSTAVLJEN POSTOPEK". 5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR. 1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato. 6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR. 1 il nome e l'indirizzo dell'autorita' doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR. 1. 7. Nel caso della procedura semplificata, le autorita' doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR. 1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli. 8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorita' doganali precisano in particolare:
  • a)le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR. 1;
  • b)le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni;
  • c)nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorita' che e' competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 29 del presente protocollo. 9. Le autorita' doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2. 10. Le autorita' doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorita' competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non sono piu' soddisfatte le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzia suddette. 11. L'esportatore autorizzato puo' essere tenuto a informare le autorita' competenti, secondo modalita' da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire loro di procedere a tutti i controlli che giudicano necessari prima della partenza delle merci. 12. Le autorita' doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i necessari controlli degli esportatori autorizzati. Gli esportatori devono accettare tali controlli. 13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunita', degli Stati membri e della Slovenia relative alle formalita' doganali e all'uso dei documenti doganali.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-4-art20 · fonte su Normattiva