della prova d'origine I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1 o della dichiarazione su fattura. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art25 · fonte su Normattiva