d'origine Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente protocollo, sono considerati: 1. prodotti originari della Comunita':

  • a)i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
  • b)i prodotti ottenuti nella Comunita' contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; 2. prodotti originari della Slovenia:
  • a)i prodotti totalmente ottenuti in Slovenia ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
  • b)i prodotti ottenuti in Slovenia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto in Slovenia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-4-art2 · fonte su Normattiva