d'origine Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente protocollo, sono considerati: 1. prodotti originari della Comunita':
- a)i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
- b)i prodotti ottenuti nella Comunita' contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; 2. prodotti originari della Slovenia:
- a)i prodotti totalmente ottenuti in Slovenia ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
- b)i prodotti ottenuti in Slovenia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto in Slovenia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.
Testo vigente dal 18 aprile 1998
