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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, concernente i servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra, con la seguente modificazione:

[9]All'art. 11 sono soppresse le parole «Istituto di sanita'».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Dalla Zona di operazioni, addi' 25 giugno 1940-XVIII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Tassinari - Ricci - Grandi - Di Revel - Host Venturi - Riccardi

[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 13 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-25;1080~art1 · fonte del testo