Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1941 al 16 dicembre 2009. 419 parole tolte, 20 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'art. 1 e' sostituito il seguente:
tolto: «Ferme restando le attribuzioni e le funzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e degli organi ed enti da esso dipendenti, per quanto concerne i rifornimenti alle Forze armate, e ferme restando altresi', le funzioni attualmente esercitate dallo stesso Sottosegretariato in materia di approvvigionamenti e distribuzione di prodotti industriali, il Ministero delle corporazioni provvede a disciplinare la distribuzione ed i consumi dei prodotti industriali non alimentari, sia di produzione nazionale importati, ai fini di regolare ed assicurare i diversi fabbisogni dei prodotti stessi in periodo di guerra.
tolto: «A tale scopo il Ministero delle corporazioni puo' adottare tutti i provvedimenti necessari di censimento, di acquisto e di requisizione dei prodotti industriali su menzionati esistenti nel territorio nazionale; il Ministero stesso poi provvede, per gli stabilimenti industriali e le materie prime non soggette a vigilanza e disciplina del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, a regolare la ripartizione o assegnazione delle materie prime agli stabilimenti industriali e a disciplinare la distribuzione dei prodotti finiti secondo le diverse esigenze, adottando i provvedimenti opportuni per controllare l'attivita' delle aziende industriali e commerciali.
tolto: «Il Ministero delle corporazioni emana inoltre norme per disciplinare mediante razionamento i consumi da parte della popolazione civile di quei prodotti industriali per i quali si ravvisi necessario provvedere alla distribuzione razionata.
tolto: «Restano ferme, per quanto riguarda gli ammassi, le attribuzioni e le funzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello delle finanze».
tolto: All'art. 2 e' sostituito il seguente:
tolto: «Il Ministero delle corporazioni adotta i provvedimenti previsti nell'articolo precedente di accordo o su proposta del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o delle altre Amministrazioni interessate».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 20 marzo 1941-XIX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - AMICUCCI - PUTZOLU - DI REVEL - TASSINARI - HOST VENTURI - GATTI
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1941-03-20;384~art1 · fonte del testo